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 Dimissioni ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova.

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Il dimissionario
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MessaggioTitolo: Dimissioni ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova.   Dimissioni ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. Icon_minitimeDom Mar 09, 2008 11:37 pm

Buonasera a tutti, lettori di luci e ombre. Mi presento, io sono il nuovo moderatore di questa sezione e il mio nick è 'il dimissionario'. Il perchè del mio nick lo scoprirete leggendo le pagine di luci ed ombre e in particolare l'angolo di questa sezione del forum dove vengono approfonditi gli accadimenti e i risvolti legali legati alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova (che da ora per semplicità chiamerò solo CCTG).
Cominciamo ad addentrarci nel discorso specifico delle 'dimissioni ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto' iniziando a spiegare che cos'è questo benedetto statuto e in cosa consistono queste dimissioni. Consiglio vivamente di continuare a leggere giacchè le informazioni contenute in questo topic sono preziossissime e consistono in uno squarcio di luce su alcune verità e realtà della CCTG poco conosciute agli stessi Testimoni di Geova. Se sei perciò un Tdg su internet in cerca di approfondimenti e informazioni continua a leggere perchè ciò che sto per dirti sono cose che ti interessano da vicino e che fanno parte della tua stessa vita.
Dunque, che cos'è questo bendetto statuto?
L'articolo 8 della Costituzione Italiana in materia del diritto alla libertà religiosa scrive quanto segue:

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Queste testuali tre frasi sono molto importanti e dispongono i principi fondamentali su cui ruota tutto il discorso giuridico e legale concernente la libertà religiosa dei vari culti.
La prima frase stabilisce l'uguaglianza dei culti di fronte alla legge, principio inviolabile e fondamentale che si ispira allo spirito democratico su cui poggia il nostro stesso paese. E fin qui è tutto ovvio e molto chiaro.
La seconda frase invece stabilisce come possono organizarsi i culti diversi dalla religione cattolica, ossia la redazione di uno statuto rappresentativo dello stesso culto purchè non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano. E' importante sottolineare questo aspetto, ossia che lo statuto del culto non deve essere in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Teniamolo ben a mente e andiamo avanti.
La terza frase invece stabilisce che lo Stato regoli i propri rapporti sulla base di intese con le relative rappresentanze dei culti. Praticamente che cosa succede? Che quando un culto si è organizzato a mezzo di uno statuto che sia in linea con l'ordinamento giuridico italiano, la rappresentanza del culto stesso, nel nome di coloro che sono stati nominati a rappresentarlo, si presenta a palazzo Chigi per chiedere allo Stato la siglatura di un'intesa. la controfirma e il riconoscimento da parte dello Stato di detta intesa conferisce a detto culto un riconoscimento giuridico dal quale scaturiscono diritti e doveri a cui questo culto farà capo. Il diritto all'otto per mille, ad esempio, fa parte di questi diritti. Praticamente sul riconoscimento dell'intesa, lo Stato Italiano consente al culto la possibilità di rientrare nella lista dei culti cui, nella dichiarazione dei redditi, il contribuente potrà apporre un sengo per indicare che l'otto per mille del proprio gettito fiscale venga destinato al culto da lui scelto.
In altre parole, l'otto per mille è un ottimo motore di entrata monetaria che consente a una confessione religiosa di poter aumentare di molto il proprio patrimonio.

Il perchè per la Chiesa Cattolica non è richiesta l'obbligatorietà di doversi costituire attraverso uno statuto per poter godere dei diritti e doveri scaturenti dalla legge italiana esula dagli scopi di questo thread ma si può ben facilmente ravvisare dal fatto che il Vaticano è uno stato a se' stante e non ha bisogno di costituirsi, senza contare che i suoi rapporti con lo Stato sono regolati non da intese ma dai patti lateranensi che sono una cosa completamente a parte rispetto al discorso che vogliamo fare qui.

Che attinenza ha la CCTG col discorso dell'articolo 5 della Costituzione? Ebbene, è fatto risaputo, risaputo ene anche da tutti i Tdg, che nel 1985 la confessione dei Tdg si è costituita di fronte allo Stato come ente giuridico regolato da uno statuto. Detto ente giuridico ha per denominazione sociale "Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova". In virtù di tale costituzione e della presenza di uno statuto, la CCTG ha richiesto allo Stato l'approvazione dell'intesa da cui poter avere come beneficio il diritto all'otto per mille. Questo Statuto è stato deposto agli atti e descrive l'ente giuridico CCTG mettendo nero su bianco come è costituita la CCTG e quali sono le normative che regolano i rapporti fra CCTG stessa e i suoi membri associati.
Ricordiamo che lo Statuto deve essere in armonia con l'ordinamento giuridico italiano e che quindi anche gli articoli interni allo Statuto che regolano i rapporti fra ente giuridico CCTG e suoi membri associati devono essere anch'essi in armonia con l'ordinamento giuridico italiano.
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MessaggioTitolo: Re: Dimissioni ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova.   Dimissioni ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. Icon_minitimeDom Mar 09, 2008 11:39 pm

Ecco qui la trascrizione di tutto lo Statuto con gli articoli che lo compongono:

Citazione :
STATUTO
COSITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI
Art. 1


È costituita la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. Essa è l’ente centrale in Italia della Congregazione religiosa aderente all’Organizzazione Mondiale dei Testimoni di Geova rappresentata dalla Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (U.S.A.).
Ha la sede principale a Roma, in via della Bufalotta 1281, e può aprire sedi secondarie nel territorio italiano e anche all’estero.
La Congregazione è un ente di religione e di culto, di istruzione, assistenza e beneficenza, con essenziale fine di religione e di culto.
Non ha finalità lucrative e non si propone guadagno o profitto pecuniario, né incidentalmente né in altro modo per i suoi membri, collaboratori e dirigenti.
Rappresenta le Congregazioni locali e i Testimoni di Geova di fronte alle autorità e a terzi, e ne cura gli interessi.
La sua durata è illimitata.

Art. 2


Le eventuali modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, deliberate dall’Assemblea ai sensi del successivo art.8, sono comunicate all’Autorità tutoria e registrate nel pubblico registro delle persone giuridiche.
I mutamenti di carattere sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza della Congregazione sono comunicati all’Autorità tutoria che provvede ai sensi di legge.

Art. 3


La Congregazione – in quanto ente centrale in Italia della Confessione dei Testimoni di Geova, la quale si ispira alla Sacra Bibbia ed opera affinché essa sia diffusa, letta e messa in pratica – promuove e realizza ogni opportunità attiva diretta a favorire il pieno soddisfacimento di questa finalità di fede. In particolare i suoi compiti sono:
a) predicare il Vangelo o buona notizia del Regno di Dio retto da Cristo Gesù in testimonianza al Nome e alla Parola dell’Onnipotente Dio Geova;
b) migliorare mentalmente e moralmente uomini, donne e fanciulli mediante l’istruzione basata sui principi della Bibbia e su inerenti soggetti scientifici, storici e letterari;
c) pubblicare, stampare, acquistare, distribuire Bibbie, libri, opuscoli, riviste e altri stampati a carattere religioso e culturale al fine di diffondere il messaggio biblico; curare il trasporto di detto materiale presso le Congregazioni locali alle quali è prevalentemente destinato;
d) impiegare stazioni radiotelevisive, nonché altri mezzi di diffusione, per la divulgazione della buona notizia del Regno di Dio;
e) organizzare adunanze e assemblee a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale per l’istruzione gratuita delle persone in merito alla Bibbia provvedendo e gestendo a tal fine idonei locali e luoghi, e organizzando i relativi servizi;
f) promuovere, assistere, guidare, coordinare, sorvegliare le Congregazioni locali, enti e associazioni attraverso i quali vengono conseguite le finalità religiose e culturali dei Testimoni di Geova;
g) nominare ed autorizzare ministri, anziani e servitori di ministero, sorveglianti di circoscrizione e di distretto, pionieri, affinché sia compiuta in tutto il territorio nazionale l’opera di predicare e insegnare pubblicamente e di casa in casa le verità della Bibbia alle persone disposte ad ascoltare;
h) preparare e addestrare pionieri, predicatori, conferenzieri, ministri, anziani e insegnanti mediante corsi o scuole bibliche e di addestramento;
i) addestrare missionari da inviare all’estero e mantenerli, nonché sostenere l’opera delle missioni all’estero;
l) istruire e mantenere case religiose ed edifici per provvedere gratuitamente vitto e alloggio ai pionieri, predicatori, conferenzieri, ministri, anziani, insegnanti e missionari che frequentano i suddetti corsi e scuole;
m) promuovere la costruzione o l’acquisto di idonei locali per lo sviluppo della propria attività e di edifici di culto per le varie comunità;
n) promuovere attività assistenziali a favore dei fedeli bisognosi e organizzare soccorsi in caso di calamità;
o) gestire impianti tipografici per provvedere al più basso costo il materiale indicato al punto c). A tali impianti sono adibiti esclusivamente Testimoni di Geova battezzati che prestano la loro opera gratuitamente e volontariamente come espressione della loro devozione a Dio e contributo a sostegno della Sua opera. Il suddetto materiale, che è stampato esclusivamente per diffondere il culto e istruire le comunità dei fedeli, viene prevalentemente distribuito agli associati in Italia e all’estero. Non deve tassativamente contenere alcuna forma di pubblicità commerciale. Non può essere stampato materiale per conto di altre organizzazioni di qualsiasi genere;
p) promuovere attività per la diffusione della cultura fra gli associati, come visite a luoghi di interesse religioso ed altre iniziative;
q) tutelare in ogni sede e rappresentare le istituzioni indicate al punto f) e gli interessi generali dei Testimoni di Geova;
r) promuovere e sviluppare ogni altra attività ritenuta utile per il migliore conseguimento dei propri fini di religione e di culto.
Nella realizzazione dei suddetti compiti e al fine di mantenere l’unità di tutti i cristiani Testimoni di Geova nel mondo, la Congregazione opera in armonia con i principi e con le direttive dell’Organizzazione Mondiale dei Testimoni di Geova.

SOCI
Art. 4


Sono soci effettivi della Congregazione i Testimoni di Geova con la qualifica di anziani che sostengono a tempo pieno l’opera di predicazione della buona notizia del Regno di Dio; che si sono resi disponibili per accettare qualsiasi assegnazione di servizio da parte della Congregazione; che concorrono direttamente e in notevole misura alla realizzazione delle sue finalità.
Sono soci aderenti i Testimoni di Geova battezzati, associati alle Congregazioni locali, che sono attivamente impegnati nella diffusione del messaggio biblico, frequentano le riunioni di culto e applicano le norme morali e di vita cristiana nella loro condotta.
Soltanto i soci effettivi hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
La qualifica di socio è personale. I relativi poteri non possono essere trasmessi ad eredi o legatari.
A tutti i soci spetta di: frequentare le riunioni di culto presso le Congregazioni locali; partecipare alla vita e all’attività di dette comunità e ricevere tramite esse assistenza spirituale e morale, addestramento e istruzione biblica.

Art. 5


L’ammissione dei soci effettivi è deliberata dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo, mentre l’ammissione dei soci aderenti è deliberata dal corpo degli anziani delle Congregazioni locali.
La qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per decadenza;
c) per espulsione.
Le dimissioni dei soci effettivi devono essere presentate per iscritto al Comitato Direttivo, mentre quelle dei soci aderenti, sempre per iscritto, al corpo degli anziani delle Congregazioni locali.
I soci effettivi e aderenti cessano per decadenza quando non esplicano una o più attività previste, per le rispettive categorie, di cui ai commi 1° e 2° del precedente art. 4.
I soci effettivi e aderenti sono espulsi per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto, per comportamento contrario agli insegnamenti delle Sacre Scritture in campo morale, e, comunque, tale da danneggiare la Confessione e i suoi membri o da causare grave turbamento fra i membri stessi.
La decadenza e l’espulsione dei soci effettivi sono deliberate dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo. La decadenza e l’espulsione dei soci aderenti sono deliberate dall’Assemblea su proposta del corpo degli anziani delle Congregazioni locali, ratificata dal Comitato Direttivo.
I soci dimissionari, decaduti o espulsi, non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

ORDINAMENTO DELLA CONFESSIONE
Art. 6


La Confessione Cristiana dei Testimoni di Geova si fonda sul principio, proprio del cristianesimo delle origini, della partecipazione di ogni fedele allo sviluppo della missione della confessione medesima, e sull’applicazione pratica delle norme bibliche nella propria vita.
La struttura dell’Organizzazione confessionale si articola nel modo seguente:
1) Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, detta anche Congregazione Centrale;
2) Congregazioni locali;
3) Circoscrizioni;
4) Distretti.

La CONGREGAZIONE CENTRALE costituisce l’organo direttivo della Confessione. Ad essa è preposto il Comitato Direttivo composto da tre o più membri anziani, sempre in numero dispari, uno dei quali è nominato Presidente. Ha sede a Roma.
Le CONGREGAZIONI LOCALI sono le comunità alle quali sono associati i Testimoni di Geova, nonché le persone che si interessano del loro messaggio, che abitano nella zona. Ad esse è preposto un corpo di anziani, che sono assistiti da servitori di ministero. Le Congregazioni locali provvedono assistenza spirituale ai Testimoni associati e assistenza materiale ai bisognosi. Impartiscono istruzione biblica e assistono i Testimoni nell’attività di evangelizzazione.
Più Congregazioni formano una CIRCOSCRIZIONE. Ad ogni Circoscrizione è preposto un anziano sorvegliante di circoscrizione, il quale visita periodicamente le Congregazioni per impartire istruzioni, dare incoraggiamento, offrire assistenza.
Più Circoscrizioni formano un DISTRETTO, a cui è preposto un anziano sorvegliante di distretto. Il compito di tale sorvegliante è di assistere i diversi sorveglianti di circoscrizione, al fine di edificare spiritualmente i fedeli che in essa risiedono.
Le dimensioni territoriali delle Circoscrizioni e dei Distretti dipendono dal numero delle Congregazioni esistenti nel territorio e dalle condizioni geografiche e sono stabilite dal Comitato Direttivo sempre nell’ambito del territorio italiano.

Le cerimonie fondamentali sono:
a) Il BATTESIMO per immersione, a cui si sottopongono volontariamente, per divenire Testimoni di Geova, persone in età tale da consentire loro di prendere una decisione autonoma;
b) La COMMEMORAZIONE annuale della morte del nostro Signore Gesù Cristo mediante la Cena o Pasto serale del Signore.
Il culto dei Testimoni di Geova, consistendo prevalentemente nell’ascolto e nello studio della Parola di Dio, è incentrato sulle adunanze cristiane nel corso delle quali i Testimoni ricevono istruzione biblica. Varie adunanze settimanali si tengono negli edifici di culto denominati “Sale del Regno”, dove si parla del Regno di Dio, che è il tema principale della Sacra Bibbia.
Il matrimonio è ritenuto sacro, in quanto di origine divina ed è celebrato da anziani appositamente nominati dalla Congregazione Centrale.
La famiglia, quale istituzione divina, costituisce il nucleo fondamentale delle comunità della Confessione.

I MINISTRI DI CULTO della Confessione sono denominati:
1) anziani (o presbiteri);
2) servitori di ministero (o diaconi);
3) pionieri (o evangelizzatori).
Detti ministri sono nominati dal Comitato Direttivo della Congregazione Centrale, al quale spetta il giudizio definitivo su la loro idoneità a svolgere le funzioni di ministro. Possono essere soggetti a trasferimento o revoca.
I requisiti del candidato alla nomina di anziano, tratti dalle Sacre Scritture, si possono compendiare nei seguenti:
a) esemplare condotta morale;
b) elevate qualità spirituali;
c) esemplare cura della propria famiglia secondo i principi cristiani;
d) diversi anni di fedele servizio e profonda esperienza cristiana;
e) capacità di insegnare accuratamente la Parola di Dio.
I requisiti dei servitori di ministero sono gli stessi previsti per gli anziani, salvo quelli di cui ai punti d) ed e) che sono richiesti in misura minore.
I requisiti dei pionieri sono:
a) esemplare condotta morale;
b) accurata conoscenza della Parola di Dio e buona capacità di insegnarla.
Dall’ordinamento della Confessione non è previsto per tutti i su indicati ministri di culto alcun abito religioso particolare.
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MessaggioTitolo: Re: Dimissioni ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova.   Dimissioni ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. Icon_minitimeDom Mar 09, 2008 11:40 pm

Citazione :
ORGANI
Art. 7


Gli organi della Confessione sono:
a) l’Assemblea;
b) il Comitato Direttivo;
c) il Presidente.

Art. 8


L’Assemblea è costituita da soci effettivi. È convocata nella sede principale, o in altro luogo, una volta all’anno per l’approvazione del bilancio.
È anche convocata quando se ne ravvisi la necessità, o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci effettivi.
L’Assemblea è convocata mediante avviso da affiggere all’interno della sede sociale e da divulgarsi nei termini modalità e mezzi di volta in volta ritenuti idonei dal Comitato Direttivo.
Ciascun socio effettivo ha un voto. Ogni socio effettivo può farsi rappresentare da un altro socio effettivo. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci effettivi. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno la metà dei soci effettivi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento della Congregazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci effettivi.
È compito dell’Assemblea:
a) approvare il bilancio;
b) deliberare sugli indirizzi e direttive generali per il funzionamento, l’espansione e il potenziamento dell’Organizzazione confessionale;
c) deliberare sulle modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo;
d) nominare e revocare i membri del Comitato Direttivo;
e) deliberare, su proposta del Comitato Direttivo, l’ammissione, la decadenza e l’espulsione dei soci effettivi; nonché, su proposta del corpo degli anziani delle Congregazioni locali, la decadenza e l’espulsione dei soci aderenti;
f) ratificare le dimissioni dei soci effettivi;
g) deliberare sullo scioglimento della Congregazione e sulla devoluzione del patrimonio della stessa.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo e, in caso di impedimento o assenza, nell’ordine:
- dal Vicepresidente;
- dal membro del Comitato Direttivo più anziano di età.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9


La Congregazione è amministrata dal Comitato Direttivo composto, secondo le direttive dell’Assemblea, da tre o più membri, sempre in numero dispari, che durano in carica sette anni e sono rieleggibili.
I nomi dei componenti il Comitato Direttivo, con la menzione delle loro funzioni, ed ogni successivo mutamento per qualsiasi causa, sono tempestivamente comunicati all’Autorità tutoria.
Il Comitato Direttivo sceglie tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Segretario può ricoprire anche l’incarico di Tesoriere.
In caso di morte, dimissioni o revoca di uno o più membri del Comitato Direttivo, lo stesso Comitato nominerà il sostituto o i sostituti. Tali nomine dovranno essere ratificate dalla prima Assemblea dei soci.
Il Comitato si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due suoi membri, e, comunque, una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio.
Le deliberazioni del Comitato sono valide se prese con la presenza della maggioranza dei membri in carica.
Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Congregazione. Per quella straordinaria occorre sottoporre al più presto le questioni alla ratifica dell’Assemblea.
In particolare delibera:
- sulle attività concernenti la pubblicazione, la stampa, l’acquisto e la distribuzione di letteratura atta a divulgare le verità bibliche;
- sulla formazione di nuove Congregazioni locali, sui loro rispettivi territori di attività e sullo scioglimento delle Congregazioni medesime;
- sulla sorveglianza e direttiva delle Congregazioni locali attraverso le Circoscrizioni e dei Distretti medesimi;
- sui regolamenti e sulle disposizioni relative alle Congregazioni locali, enti, associazioni, case religiose e altre istituzioni attraverso cui vengono conseguite le finalità proprie della Confessione;
- sulle nomine e assegnazioni dei ministri, anziani, servitori di ministero, pionieri; sulle assegnazioni dei membri delle case religiose, dei sorveglianti di circoscrizione e di distretto e sull’invio di missionari all’estero; sulla revoca dei suddetti incarichi;
- sulla costituzione dei Comitati speciali per lo svolgimento di particolari compiti;
- sull’organizzazione di assemblee religiose di qualsiasi estensione territoriale;
- su ogni altra attività o disposizione che abbia attinenza con l’opera di predicare e insegnare la buona notizia del Regno di Dio e di promuovere, organizzare e dirigere la Confessione religiosa.
Il Comitato ha inoltre la facoltà di far costruire edifici e di acquistare beni immobili, accettare donazioni ed eredità, conseguire legati, alienare beni a trattativa privata, a licitazione privata, a pubblici incanti, permutare beni, affrancare censi e canoni, accendere mutui, atterrare piante di alto fusto, riscuotere e impiegare capitali, aprire conti correnti bancari e postali, locare immobili oltre i nove anni, fare fronte alle liti, sia attive che passive, attinenti alla consistenza patrimoniale della Congregazione, chiedendo, quanto occorra, la preventiva autorizzazione dell’Autorità tutoria.
Infine il Comitato deve provvedere a:
– mantenere e aggiornare le registrazioni;
– redigere il bilancio;
– proporre all’Assemblea l’ammissione, la decadenza e l’espulsione dei soci effettivi nonché sottoporre ad essa, per la ratifica, le dimissioni dei medesimi;
– ratificare le dimissioni dei soci aderenti e sottoporre all’Assemblea, per la relativa delibera, la loro decadenza ed espulsione.
Il Comitato Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri a uno o più dei suoi membri.

Art. 10


Il Presidente legale rappresentante dell’Ente, è cittadino italiano ed ha domicilio nello Stato.
Rappresenta la Congregazione e i soci di fronte alle Autorità, a terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, presiede l’Assemblea e il Comitato Direttivo; dà esecuzione alle deliberazioni del medesimo Comitato.
Provvede a prendere tutte le deliberazioni occorrenti al soddisfacimento dei compiti della Congregazione che non siano di competenza del Comitato Direttivo o dell’Assemblea; mantiene i contatti spirituali con l’Organizzazione Mondiale, nonché con le Associazioni e le Congregazioni all’estero; rilascia certificazioni che consentono la richiesta all’Autorità competente di permessi di soggiorno temporaneo in Italia per i missionari stranieri.
In caso di urgenza, prende anche le deliberazioni che spetterebbero al Comitato Direttivo, a condizione di riferire, per la ratifica alla sua prima adunanza.

Art. 11


Il Vicepresidente, di cui ai precedenti artt. 8 e 9, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 12


Il Segretario si occupa della regolare tenuta delle registrazioni sociali, della corrispondenza, della documentazione in genere e redige e custodisce i verbali delle riunioni.
Il Segretario può ricoprire anche la carica di Tesoriere, di cui al successivo art. 13.

Art. 13


Su istruzioni del Presidente e in conformità alle deliberazioni del Comitato Direttivo, il Tesoriere tiene la cassa sociale e ne responsabile di fronte al Comitato, provvede all’incasso delle entrate e alla erogazione delle uscite, cura le registrazioni contabili.

Art. 14


Tutte le cariche sono gratuite. Le stesse persone possono essere sempre rielette.

PATRIMONIO
Art. 15


La Congregazione provvede al raggiungimento delle sue finalità mediante collaborazioni e contribuzioni volontarie.
Il patrimonio della Congregazione è costituito:
a) da beni mobili o immobili di proprietà della Congregazione;
b) dalle contribuzioni volontarie dei soci effettivi e aderenti e di terzi;
c) da donazioni, lasciti, legati o successioni;
d) da altre eventuali entrate, ivi compresi i contributi per ripianare i costi di stampa e consentire il proseguimento e lo sviluppo dell’attività tipografica destinata alla diffusione del messaggio biblico.

GESTIONE AMMINISTRATIVA
Art. 16


La gestione amministrativa ha inizio il primo gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

DEVOLUZIONE DEI BENI
Art. 17


In caso di scioglimento o di estinzione, il patrimonio della Congregazione sarà interamente devoluto ad altra istituzione in Italia avente scopi analoghi e retta dai principi che guidano l’Organizzazione Mondiale dei Testimoni di Geova.

DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 18


Per tutto quanto non è stabilito dall’atto costitutivo e dal presente statuto, valgono le disposizioni previsti dal vigente codice civile italiano.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 19


I ministri di culto della Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, ai quali sono riconosciuti facoltà e diritti in seguito ad autorizzazioni del Governo italiano e ad intese tra il medesimo Governo e la stessa Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania – come la celebrazione dei matrimoni con effetti civili l’assistenza religiosa ai detenuti ed agli internati negli istituti di detenzione e di pena, il trattamento pensionistico e l’assistenza sanitaria assicurati dall’I.N.P.S. –, all’atto del riconoscimento della personalità giuridica della “Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova” da parte delle Autorità competenti, divengono ministri di culto della Congregazione medesima con le stesse facoltà e diritti sopra specificati.

Questo statuto redatto nel 1985 viene conosciuto poco dai fratelli Testimoni di Geova. Quando esso venne fatto, la Congregazione Centrale (la Betel) dispose che in ogni congegazione locale fosse provvista una copia da conservare in archivio per la consultazione dei pastori (i cosiddetti 'anziani' dei Tdg). Tale Statuto però non è stato affatto letto da parte dei Tdg, se non da quelli che hanno voluto per forza chiederlo (e sono veramente in pochi) senza contare che questi ultimi vi hanno dato un'occhiata sommaria senza mettersi ad analizzare e ad approfondire se tale statuto è in linea con l'ordinamento giuridico e quali sono i diritti e i doveri di ogni associato dell'ente giuridico CCTG in virtù degli articoli di tale statuto.

In questo topic faremo una bella disamina non di tutti gli articoli, ma esplicitamente di quelli che coinvolgono i singoli membri associati, ossia i singoli Tdg, definiti nello statuto 'soci aderenti'. Vedremo se lo Statuto è in armonia con la legge italiana e poi vedremo se nella relatà esso è applicato correttamente secondo quanto dispone. Per adesso termino qui. Sintonizzatevi nei prossimi giorni che l'argomento verrà affrontato nei suoi vari termini.
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