Dario Piraino Admin
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| Titolo: Interrogazione Parlamentare sulla Congregazione dei TdG Dom Mar 09, 2008 3:40 am | |
| Interrogazione Parlamentare sulla Congregazione dei Testimoni di Geova Allego questo testo a puro titolo di documentazione, in relazione a questo articolo riguardante il CESNUR e il suo direttore, Massimo Introvigne.
Miguel Martinez
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Senato della Repubblica. Seduta 485. 12 Novembre 1998.
BOSI, CALLEGARO, MINARDO, GIARETTA, ZILIO, PREIONI, DIANA Lino, D�ALI, VERALDI, ANDREOLLI, NAVA, RAGNO, CUSIMANO, MARRI, BORNACIN, FUMAGALLI CARULLI, CIMMINO, NAPOLI Bruno, SERENA, DENTAMARO.
Al presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri dell�Interno e per il coordinamento della protezione civile e delle finanze.
Premesso
che, in base all�articolo 8, comma 3, della Costituzione, la Commissione per le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha condotto le trattative per predisporre l�intesa fra lo Stato e la Congregazione dei testimoni di Geova e si accinge ad inoltrare la proposta al Consiglio dei Ministri;
che, in relazione alla suddetta Congregazione, agli scriventi sono pervenute numerose e concordi informazioni dalla quali risulterebbe:
1) Che gli aderenti alla Congregazione dei testimoni di Geova devono sottostare a regole rigide e fra esse predominano disposizioni in contrasto con le leggi dello Stato quali: la negazione del diritto-dovere di voto, la renitenza agli obblighi di leva o servizi alternativi, il rifiuto di emotrasfusioni, vaccinazioni, la proibizione di denunciare all�autorità giudiziaria reati eventualmente commessi dagli adepti;
2) Che l�aderente che non osserva i precetti contenuti nel "Libro di testo per la scuola di ministero del regno" è sottoposto ad un processo di fronte ad un cosiddetto comitato giudiziario, senza alcuna garanzia o tutela dei diritti fondamentali della persona;
3) Che tutte le informazioni, anche riservate, sugli aderenti e sui dissociati, così come le decisioni del comitato giudiziari, sono raccolte in archivi segreti all�insaputa degli interessati con la possibilità di uso ritorsivo delle informazioni verso i dissociati;
4) Che ogni dissociato deve essere emarginato (rif. Torre di Guardia 15 Aprile 1988) ed è vietata nei confronti di lui qualsiasi forma di relazione; nel caso di legami di stretta parentela, ogni rapporto deve essere ridotto al minimo;
5) Che è severamente proibito leggere letteratura religiosa non geovista (rif. Torre di Guardia 15 gennaio 1987);
6) Che ai testimoni di Geova non è consentito di sposarsi, se non fra "confratelli", e viene messa in discussione la libertà di procreare (rif. Torre di Guardia 1 marzo 1988);
7) Che ogni reato o attività illegale degli aderenti è mantenuta segreta fra i "confratelli";
8) Che ogni attività di solidarietà o di aiuto al prossimo è ignorata con l�eccezione di quella rivolta ai "confratelli";
9) Che la Congregazione testimoni di Geova, pur negando di essere un ente commerciale, svolge invece tali attività, con particolare riguardo ai settori di : stampa, poligrafia ed editoria, in pieno contrasto con l�articolo 1 dello statuto presentato allo Stato per ottenere il riconoscimento giuridico (rif. Decreto del Presidente della Repubblica n. 783 del 31 ottobre 1986 n. 1753);
10) Che la Suprema Corte di cassazione il 27 febbraio 1997, con sentenza n.1753 del 1997 ha considerato che : "� le pubblicazioni di un�associazione religiosa, se prodotte per la vendita, costituiscono attività commerciale";
11) Che la Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsilvanya ( casa-madre di tutte le congregazioni mondiali) dell�8 luglio 1986 è iscritta alla camera di commercio di Milano;
12) Che le attività commerciali di questa Congregazione sono confermate dal fatto che essa risulta essere stata socia accomandante della "la Farfarina"; della "Stenone" di Angeli Denni & c. e della " Immobiliare Verona Z" di Mario Romeo & c., tutte con sede legale in Roma, Via della Bufalotta, 1281;
13) Che a Ravenna si sarebbe verificato il fallimento di una finanziaria, collegata alla Congregazione dei testimoni di Geova (rif. Sentenza della Corte di cassazione, sez. II, del 4 ottobre 1996, n. 693) che raccoglieva contributi volontari frutto della distribuzione di pubblicazioni porta a porta, con la quale sono state truffate alcune decine di persone;
14) Che nei testi delle suddette pubblicazioni, a detta di esperti, sarebbero contenuti messaggi subliminali, atti a favorire il plagio dei lettori;
15) Che la Congregazione promuove ed organizza, attraverso i proprio adepti, l�esportazione e la diffusione clandestina di pubblicazione in paesi nei quali è proibita la predicazione ai testimoni di Geova;
16) Che per la realizzazione delle sale di preghiera si utilizzerebbero finanziamenti di dubbia provenienza, le maestranze non risulterebbero regolarmente assicurate contro gli infortuni e sarebbe pressoché disapplicato il decreto legislativo n. 626 del 1994 inerente la sicurezza sul lavoro;
17) Che recentemente, in Francia, a seguito di un�indagine promossa dalla Direzione delle imposte si è costatato che la Congregazione dei testimoni di Geova avrebbe evaso il fisco per almeno 300 milioni di franchi (circa 90 miliardi di lire);
si chiede di sapere
se la negazione dei principi di appartenenza alla Nazione e il disconoscimento dello Stato e delle istituzioni, che si sostanzia con la regola imposta agli adepti, di rifiutare l�assolvimento degli obblighi di leva o i servizi alternativi quanto la partecipazione al voto nelle elezioni politiche ed amministrative, i giuramenti di fedeltà allo Stato e alle sue leggi non configuri la cosiddetta Congregazione dei testimoni di Geova, per caratteristiche strutturali ed ideologiche, come incompatibile con le norme e lo spirito della Carta costituzionale;
se il complesso delle attività della Congregazione, la rigida osservanza di regole in contrasto con la legislazione italiana a cui sono sottoposti gli adepti, l�assoluta riservatezza dei dati organizzativi, disciplinari e finanziari, la preminente obbedienza alle regole interne in contrasto con i diritti della persona, ai vincoli familiari, ai doveri verso la collettività non siano riconducibili alla fattispecie delle associazioni segrete;
se pertanto, al di là delle proprie definizioni statutarie, la Congregazione dei testimoni di Geova possa essere definita una confessione religiosa o, invece, una setta ;
se il complesso delle attività finanziarie, descritte in premessa, sia conforme con lo statuto della Congregazione e comunque tale da far assumere ad essa le caratteristiche di una vera e propria società commerciale;
se si ritenga opportuno verificare la veridicità dell�utilizzo di messaggi subliminali attraverso le pubblicazioni stampate presso la BETEL di Via della Bufalotta n. 1281 a Roma;
se, tutto ciò considerato, si ritenga lecito addivenire al finanziamento pubblico della Congregazione o piuttosto ritenerlo, al di là di ogni altra considerazione etica o morale, non dovuto nei confronti di una istituzione che ideologicamente rifiuta l�esistenza dello Stato e della Nazione e che contrasta palesemente con l�ordinamento giuridico Italiano (articolo 8, comma 3, della Carta costituzionale);
se risulti a conoscenza che in altri paesi lo Stato abbia predisposto intese o stipulato convenzioni con la Congregazione dei testimoni di Geova.
Nota: sul rapporto tra Introvigne e i Testimoni di Geova, si veda anche "La Società Torre di Guardia smercia i libri di Introvigne". - Citazione :
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